Per meglio comprendere le dispute politiche sorte all’indomani della dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale sull’art. 1 della Legge Pecorella (n.46/2006) sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, è necessaria qualche premessa.
L’articolo della Legge bocciato dalla Corte prevedeva: "l’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2 (cioè nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ndr), se la nuova prova è decisiva".
D’altro canto con la sentenza n. 38460 del 22 novembre 2006, la Corte di Cassazione, Sezione penale, ha stabilito che la Legge Pecorella ha "semplicemente formalizzato un principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato".
Nello specifico dunque, la Corte Costituzionale ha respinto la Legge Pecorella perché essa, in assenza di nuove prove, non consente al Pm di proporre appello contro l’assoluzione dell’imputato mentre la Corte di Cassazione ci ha spiegato che il Giudice può emettere sentenza di condanna "soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato".
La bocciatura della Legge Pecorella sembra perciò sancire il principio che un imputato, ritenuto innocente in primo grado, può essere sottoposto ad un nuovo processo anche in assenza di nuove prove. Ne consegue che almeno uno dei due Giudici, di primo e di secondo grado, che hanno formulato due differenti verdetti, di assoluzione e di condanna sulla base delle stesse prove, è incapace o in malafede. In entrambi i casi quel Giudice andrebbe sospeso se non radiato, nella seconda ipotesi forse dovrebbe essere anche inquisito.
Ci sia consentita un’opinione mossa dalla lettura dell’art. 111 della Costituzione italiana: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". Se devono sussistere le condizioni di parità tra accusa e difesa, per quale motivo un cittadino imputato, sottoposto a processo, che si dimena per anni tra ansie e tormenti, non può tornare ad essere un cittadino libero se riconosciuto innocente ? Forse il nostro paese non è poi così liberale come apparentemente intendono farci credere e chissà se, al contrario, il potere giudiziario, a fianco di quello politico, non venga invece usato come strumento di coercizione e di potere sulla libertà individuale.
Pensiero non troppo distante per Emanuele Macaluso che, su Il Riformista del 26 genn. 2007, scrive: "…Il fatto che un cittadino venga assolto dai giudici in un'aula dove si ascoltano i testimoni e c'è un contraddittorio aperto e poi venga condannato da altri giudici sulla base della stessa accusa e della sola lettura delle carte processuali non è un grande spettacolo di giustizia. I tempi dei processi si allungano e tutti protestano, anche coloro che oggi battono le mani per la decisione della Consulta".